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Edilizio - Novembre 2003
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Polizia Urbana
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Sala Consiglio
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Scuolabus
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Polizia Mortuaria
Statuto
Approvato con deliberazione
del c.c. n. 31 del 29.10.1998
COMUNE DI ROLETTO
Provincia di Torino
INDICE
Art 1 - Principi fondamentali
Art 2 - Finalità
Art 3 - Programmazione
e forme di cooperazione
Art 4 - Territorio e sede
comunale
Art 5 - Albo pretorio
Art 6 - Stemma e gonfalone
PARTE I- ORDINAMENTO
STRUTTURALE
TITOLO I - ORGANI ELETTIVI
Art 7 - Organi
Art 8 - Consiglio comunale
Art 9 - Competenze e attribuzioni
Art 10 - Sessioni e convocazioni
Art 11 - Commissioni
Art 12 - Attribuzione
delle commissioni
Art 13 - Consiglieri
Art 14 - Diritti e doveri
dei consiglieri
Art 15 - Gruppi consiliari
Art 16 - Giunta comunale
Art 17 - Elezioni e prerogative
Art 18 - Composizione
Art 19 - Funzionamento
della giunta
Art 20 - Attribuzioni
Art 21 - Deliberazione
degli organi collegiali
Art 22 - Sindaco
Art 23 - Attribuzioni
di amministrazione
Art 24 - Attribuzioni
di vigilanza
Art 25 - Attribuzioni
di organizzazione
Art 26 - Vicesindaco
TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI
ED UFFICI
Capo I - Segretario comunale
Art
27 - Principi e criteri fondamentali di gestione
Art 28 - Attribuzioni
di legalità e garanzia
Art 29 - Vicesegretario
Capo II - Uffici
Art
30 - Principi strutturali ed organizzativi
Art 31 - Struttura
Art 32 - Personale
TITOLO III - SERVIZI
Art
33 - Forme di gestione
Art 34 - Gestione in economia
Art 35 - Azienda speciale
Art 36 - Istituzioni
Art 37 - Il consiglio
di amministrazione
Art 38 - Il presidente
Art 39 - Il direttore
Art 40 - Nomina e revoca
Art 41 - Società
a prevalente capitale locale
Art 42 - Gestione associativa
dei servizi e delle funzioni
TITOLO IV - CONTROLLO
INTERNO
Art
43 - Principi e criteri
Art 44 - Revisore del
conto
Art 45 - Controllo di
gestione
PARTE II - ORDINAMENTO
FUNZIONALE
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Capo I - Organizzazione territoriale
Art
46 - Organizzazione sovracomunale
Capo II - Forme collaborative
Art
47 - Principio di cooperazione
Art 48 - Convenzioni
Art 49 - Consorzi
Art 50 - Unione di Comuni
Art 51 - Accordi di programma
TITOLO II - PARTECIPAZIONE
POPOLARE
Capo I - Iniziativa politica
e amministrativa
Art
52 - Partecipazione
Art 53 - Istanze
Art 54 - Petizioni
Art 55 - Proposte
Capo II - Associazionismo
e partecipazione
Art
56 - Principi generali
Art 57 - Associazioni
Art 58 - Organismi di
partecipazioni
Art 59 - Incentivazione
Art 60 - Partecipazione
alle commissioni
Capo III - Referendum - diritti
di accesso
Art
61 - Referendum
Art 62 - Effetti del referendum
Art 63 - Diritto di accesso
Art 64 - Diritto di informazione
Capo IV - Difensore civico
Art
65 - Difensore civico della Comunità Montana
TITOLO III - FUNZIONE
AMMINISTRATIVA
Art
66 - Statuto
Art 67 - Regolamenti
Art 68 - Adeguamento delle
fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art 69 - Ordinanze
Art 70 - Norme transitorie
e finali
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art 1 - Principi
fondamentali
1 La comunità di ROLETTO
é ente autonomo locale il quale ha rappresentatività
generale secondo i principi della Costituzione e della legge
generale dello Stato.
2 L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri
e gli istituti di cui al presente Statuto.
Art 2 - Finalità
1 Il Comune promuove lo sviluppo
ed il progresso civile, sociale ed economico della propria
comunità nel rispetto dei principi di legalità,
buon andamento, trasparenza, imparzialità, ispirandosi
ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2 Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con
tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione
dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali
alla amministrazione.
3 La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito
territoriale degli interessi.
4 I Comune promuove la tutela e lo sviluppo delle risorse
naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio
territorio per garantire alla collettività una migliore
qualità della vita.
Art 3 - Programmazione
e forme di cooperazione
1 Il Comune realizza finalità
adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2 Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi ottenuti
nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto
delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali
operanti nel suo territorio.
3 I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione
sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione,
complementarità e sussidiarietà tra le diverse
sfere di autonomia.
Art. 4 - Territorio e sede comunale
1 La circoscrizione de Comune
è costituita dai seguenti
a)centri abitati: Capoluogo e Roncaglia, e b) nuclei abitativi:
Allodio, Bastida, Colletto, Bianciotta, Stazione Riva, Rivetti,Tetti
Vautero, storicamente riconosciuti dalla comunità.
2 Il territorio del Comune si estende per Kmq 9,78 confinante
con i Comuni di Frossasco, Pinerolo, Cantalupa.
3 Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro
che è il capoluogo.
4 Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono
nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari
esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi
diversi dalla propria sede.
5 La modifica della denominazione delle borgate e frazioni
o della sede comunale può essere disposta dal consiglio
previa consultazione popolare.
Art. 5 (1) -
Albo Pretorio
1. Il consiglio comunale individua
apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio",
per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità,
l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al I°
comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione
di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 6 - Stemma
e gonfalone
1.Il Comune negli atti e nel
sigillo si identifica con il nome di ROLETTO.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato
dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso di tale simbolo per fini non istituzionali, è
vietato.
PARTE I - ORDINAMENTO
STRUTTURALE
Titolo I - ORGANI ELETTIVI
Art. 7 - Organi
1. Sono organi elettivi del
Comune: il consiglio, la giunta, ed il Sindaco.
Art. 8 - Consiglio
comunale
1.L’elezione del
Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei
Consiglieri, le cause di ineleggibilita’, di incompatibilita’
e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida
dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle
cause di ineleggibilita’ ed incompatibilita’,
ai sensi e per effetto dell’art. 75 del T.U. approvato
con D.P.R.16 maggio 1960, n. 570.
3. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la
composizione della Giunta (tra cui il Vice Sindaco) dallo
stesso nominata, nonchè la proposta degli indirizzi
generali di governo per il quadriennio successivo.
Art. 9 (1) -
Competenze e attribuzioni
Il Consiglio Comunale, rappresentando
l’intera comunita’, determina l’indirizzo
ed esercita il controllo politico - amministrativo; le sue
competenze sono:
. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicita',
trasparenza e legalita' ai fini di assicurare il buon andamento
e l'imparzialita';
. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo
e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo
con la programmazione provinciale, regionale e statale;
. Negli atti fondamentali individua degli obiettivi e le finalita'
da raggiungere, nonche’la destinazione delle risorse
e degli strumenti necessari all'azione da svolgere;
. Ispira la propria azione al principio di solidarieta'.
(1) Vedi i successivi artt. 20
e 23.
Art. 10 - Sessioni
e convocazioni
1. L'attività del consiglio
si svolge in sessione ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte
le proposte di deliberazione previste dall'art. 32/2 lettera
b) della legge 142/90.
3. Il consiglio convocato dal Sindaco che formula l'ordine
del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
Art. 11 - Commissioni
1. Il consiglio comunale può istituire nel commissioni
consuntive permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di
competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto
del criterio proporzionale. Può essere previsto un
sistema di
rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri
lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari
e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche
per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori
ogni qualvolta questi lo richiedano.
Art. 12 - Attribuzioni
delle commissioni
1. Compito principale delle
commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli
atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior
esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali
è l'esame di materie relative a questioni di carattere
particolare o generale individuate dal consiglio comunale,
ovvero a supporto dell’attività del Consiglio
stesso e dell’Amministrazione.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle
seguenti attribuzioni:
La nomina del presidente della commissione;
Le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di
deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
Forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle
iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente,
ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta
opportuna la preventiva consultazione;
Metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi,
indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
Art. 13 - Consiglieri
1. La posizione giuridica e
lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi
rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente
rispondono.
2. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la
maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 72, 4°
comma, del testo unico della legge per la composizione e la
elezione degli organi nelle Amministrazioni Comunali, approvato
con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco
neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati
Consiglieri ai sensi dell’art. 7, comma 7 della legge
25 marzo 1993, n. 81.
3. Le modalita’ e le forme del diritto di iniziativa
e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge,
sono disciplinate dal regolamento.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio
nel territorio comunale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere
deve comunicare, secondo le modalita’ stabilite nel
regolamento, all’inizio ed alla fine del mandato, i
redditi posseduti.
Art. 14 - Indirizzi
per le nomine e le designazioni
1.Il Consiglio Comunale viene convocato entro i quindici giorni
successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali
di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la
nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco,
dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
Art. 15 - Gruppi
consiliari
1.I consiglieri possono costituirsi
in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno
comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti
tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo
sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta,
che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2.Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo
e le relative attribuzioni.
Art. 16 - Giunta
comunale
1. La giunta è l'organo
esecutivo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità,
della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro
degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali
approvati dal consiglio comunale.
Art. 17 - Nomina
della Giunta Comunale
1. Il Sindaco nomina i componenti
della Giunta tra cui un Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore
devono: - essere in possesso dei requisiti di compatibilita’
ed eleggibilita’ alla carica di Consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente affino,
fino al terzo grado, del Sindaco; - non avere ricoperto, nei
due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque
successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge
25 marzo 1993, n. 81, la carica di Assessore.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi
argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli
Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilita’
e compatibilita’ di cui al comma precedente.
Art. 18 - Composizione della Giunta
1. La giunta è composta
dal Sindaco che la presiede e dal massimo numero di Assessori
compreso il Vice Sindaco, consentito dalla legge.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti
parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilita’
ed eleggibilita’ alla carica di Consigliere comunale,
nel numero massimo di due. Gli Assessori non Consiglieri sono
nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico
- amministrative, tra cittadini che possono candidarsi alla
elezione del Consiglio.
3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto
di voto.
Art. 19- Cessazione
dalla carica di Assessore e decadenza della Giunta. Mozione
di sfiducia.
1. Le dimissioni da Assessore
sono presentate, per iscritto, al Segretario comunale, sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano
efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori
dandone comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari,
revocati o cessati dall’Ufficio per altra causa, provvede
il Sindaco, il quale ne da’ comunicazione nella prima
seduta utile del Consiglio.
4. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione,
la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza
della Giunta.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica
in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata
per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio.
6. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno
due quinti dei Consiglieri assegnati, depositata presso la
Segreteria che provvede a notificarle al Sindaco, agli Assessori
ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
7. La convocazione del Consiglio per la discussione della
mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30
giorni dalla sua presentazione.
8. Il Sindaco e la Giunta cessano dall’approvazione
della mozione di sfiducia.
9. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti
di competenza.
Art. 20 - Funzionamento ed attribuzioni della
Giunta
1. La Giunta è convocata
e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del
giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli
Assessori.
2. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti
di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta
discrezionalità, nonchè di tutti gli atti che
per la loro natura debbono essere adottati da organo collegiale
e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio,del
Sindaco e del Segretario comunale.
3. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con
provvedimenti deliberativi con i quali indica lo scopo e gli
obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i servizi cui dovranno
attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze
gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo
Statuto.
4. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni
di governo:
a) Propone al consiglio i regolamenti;
b) Approva i progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi
dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni
di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti
ai Responsabili degli uffici;
c) Elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte
di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo
con gli organi di partecipazione;
e) Nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
f) Adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere
dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione
dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri
organi.
g) Propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere
ad enti e persone;
h) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
i) Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o
convenuto ed approva transazioni;
l) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum
consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni,
cui è rimesso l'accertamento della regolarità
del procedimento;
m) Esercita, previa individuazione dei costi ed individuazione
dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato
quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto
ad altro organo;
n) Approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta
salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
o) Riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività
e sull'attuazione dei programmi.
5. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni
organizzatorie:
a) Decide in ordine a controversie di competenze funzionali
che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
b) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati,
i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro
per misurare la produttività dell'apparato, sentito
il segretario comunale;
c) Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del
controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio,
sentito il revisore del conto.
Art. 21 - Indirizzi
generali di governo
1. Gli indirizzi generali di
Governo, presentati dal Sindaco nella seduta di insediamento,
subito dopo la convalida degli eletti, debbono analiticamente
indicare gli obiettivi scelti per il successivo quadriennio,
in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone
la priorita’. Vengono discussi ed approvati con voto
palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 22 - Sindaco
1. Il Sindaco è il capo
del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza,
di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo
dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione,
i casi di incompatibilità e di ineleggibilità
all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione
della carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate
dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale
organo di amministrazione, di organizzazione e, di vigilanza.
Art. 23 - Attribuzioni
di amministrazione ed organizzazione
1. Il Sindaco:
a) Ha la rappresentanza generale dell'ente;
b) Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività
politico-amministrativa del Comune;
c) Coordina l'attività dei singoli assessori;
d) Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti
l'attività amministrativa dei singoli assessori per
sottoporli all'esame della giunta;
e) Impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli
indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa
di tutti gli uffici e servizi;
f) Ha facoltà di delega;
g) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) Può concludere accordi con i soggetti interessati
al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale;
i) Convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
l) Adotta ordinanze non riservate dalla legge ad altri organi;
m)Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati
dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni di altri organi;
n) Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici,
dei servizi e degli esercizi comunali;
o) Fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto
di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto
della decadenza della giunta;
p) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute
e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede
ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata
da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
q) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari,
secondo la disciplina regolamentare;
r) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari
e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal
Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
s) Propone argomenti da trattare e dispone con atto formale
(o informale) la convocazione della giunta e la presiede;
t) Riceve le interrogazioni, e mozioni da sottoporre al consiglio.
Art. 24 - Attribuzioni
di vigilanza
1. Il Sindaco:
a) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi
informazioni ed atti anche riservati;
b) Promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale,
indagini e verifiche amministrative sull'intera attività
del Comune;
c) Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed
informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e
le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite
i rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e) Collabora con il revisore dei conti del Comune per definire
le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti
delle istituzioni;
f)Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti
al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obbiettivi
indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi
espressi dalla giunta.
Art. 25 - Dimissioni
del Sindaco
1. Le dimissioni del Sindaco
sono comunicate al Vice Sindaco che provvede a riunire il
Consiglio entro il decimo giorno feriale successivo.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti
giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili
e danno luogo alla cessazione immediata della carica del Sindaco
e agli altri effetti di cui al 1° comma, dell’art.
37 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 26 - Vicesindaco
e Delegati del Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce,
in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente,
impedito o sospeso dall’esercizio delle sue funzioni
ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55/90
e successive modificazioni (tranne che nella presidenza del
Consiglio Comunale, qualora il Vice Sindaco sia Assessore
esterno).
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, provederà
alla sostituzione di quest’ultimo altro Assessore individuato
dal Sindaco.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso
sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo
Sindaco.
4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento,
ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi
di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni
istruttorie ed esecutive loro assegnate.
5. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma,
il Sindaco uniformera’ i suoi provvedimenti al principio
per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di
controllo.
6. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei
compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta,
per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga
opportuno.
7. Il Sindaco ha inoltre la facolta’ di conferire, in
via provvisoria o permanente, incarichi a Consiglieri comunali.
8. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti
commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio
TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Capo I - SEGRETARIO COMUNALE
Art. 27 - Principi
e criteri fondamentali
1. Il Comune ha un Segretario
titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia,
avente personalità giuridica di diritto pubblico e
iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127.
2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale,
sono disciplinate dalla legge.
4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco,
le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto
dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art.
6, comma 10, della legge n. 127/1997. In tal caso al Segretario
viene corrisposta una indennità di direzione determinata
dalla Giunta.
5. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente
in ordine alla conformità dell'azione amministrativa
alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili
delle aree e ne coordina l'attività: tale attività
di sovrintendenza e coordinamento non comporta un ruolo gerarchico
del Segretario nei confronti dei responsabili dei servizi
ma di direzione;
c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza,
alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è
parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell'interesse dell'Ente;
e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o
dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco secondo quanto
da essi previsto.
Art. 28 - Attribuzioni di legalità
e garanzia
1. Il segretario, quando partecipa
alle sedute degli organi collegiali non ricompresi nell’articolo
precedente e delle commissioni comunali ne cura la verbalizzazione,
con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla
legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle
deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione
delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e degli assessori,
nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia
costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato
regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo
comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività
di provvedimenti ed atti dell'ente.
Art. 29 - Vicesegretario
1. Un funzionario direttivo
in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche
previste dal mansionario per il posto ricoperto, può
essere incaricato dalla guinta comunale di funzioni “vicarie”
od “ausiliarie” del segretario comunale, da assolvere
unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi
di fatto o di diritto del titolare dell’ufficio.
Capo II - UFFICI
Art. 30 - Principi
strutturali ed organizzativi
1. L'amministrazione del Comune
si attua mediante una attività per obiettivi e deve
essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti,
bensì
per progetti - obiettivi e per programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei
carichi
funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività
svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata
allo ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella
divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture
e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione
e di gestione della struttura interna.
Art. 31 - Struttura
1. L'organizzazione strutturale,
diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo
le norme del regolamento, è articolata in uffici anche
appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al
fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
Art. 32 - Personale
1. Il Comune promuove e realizza
il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso
l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualifica
professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti
normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo
Statuto.
TITOLO III - SERVIZI
Art. 33 - Forme
di gestione
1. L'attività diretta
a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi
e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico
e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso
servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche
con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio
deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra
le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente
Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione
deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzionale
di aziende, di consorzio o di società a prevalente
capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra
la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento
in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola
o quella associata mediante convenzione, unione di comuni,
ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque,
assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e
tutela degli utenti.
6. Il consiglio comunale può delegare alla Comunità
montana la organizzazione e la gestione di funzioni e servizi
di propria competenza qualora la dimensione comunale non consenta
di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
Art. 34 - Gestione
in economia
1. L'organizzazione e l'esercizio
di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi
regolamenti.
Art. 35 - Azienda
speciale
1. Il consiglio comunale, nel
rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli
atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi
produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali
sono disciplinate dall'apposito Statuto e dai propri regolamenti
interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione
delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati
dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione
a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
Art. 36 - Istituzioni
1. Il consiglio comunale per
l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare
autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito
atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione
e dell'attività dell'istituzione e previa redazione
di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:
i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni
di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al presente 1' comma determina, altresì,
la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo
della istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia
gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme
di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso al personale
assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni
ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio
comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede
di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo
dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione,
il presidente ed il direttore.
Art. 37 - Il
consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio Comunale definisce
gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune
presso l’Istituzione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori
requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in
carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti
il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità
di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di
gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
Art. 38 - Il
presidente
1. Il presidente rappresenta
e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione
degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità
ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a
ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
Art. 39 - Il
direttore
1. Il direttore dell'istituzione
è nominato dalla giunta con le modalità previste
dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione ed è
responsabile del personale, garantisce la funzionalità
dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare
l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi
delle istituzioni.
Art. 40 - Nomina
e revoca
1. Gli amministratori delle
aziende e delle istituzioni sono nominati dal sindaco, nei
termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai
curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi
da raggiungere.
2. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto
dallo art.13/5 del presente Statuto.
Art. 41 - Società
a prevalente capitale locale
1. Negli Statuti della società
a prevalente capitale dell’Ente locale devono essere
previste le forme di raccordo e collegamento tra le società
stesse ed il Comune.
Art. 42 - Gestione
associata dei servizi e delle funzioni
1. Il Comune sviluppa rapporti
con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare
le forme associative più appropriate tra quelle previste
dalla legge in relazione alle attività, ai servizi
alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
TITOLO IV - CONTROLLO
INTERNO
Art. 43 - Principi
e criteri
1. Il bilancio di previsione,
il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno
favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché
siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile,
anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia
dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare
proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria
dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli
organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte
in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione
e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione
ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi
e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano
le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di
garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici
concernenti il controllo delle società per azioni e
del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure
per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale
tra la sfera di attività del revisore e quella degli
organi e degli uffici dell'ente.
Art. 44 - Revisore
del conto
1. Il revisore del conto, oltre
a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento
delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità
fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale
e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti
dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di
incompatibilità, al fine di garantire la posizione
di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì
disciplinate con il regolamento le modalità di revoca
e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme
del codice civile relative ai Sindaci delle S.P.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità
e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà
diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera
delle sue competenze.
Art. 45 - Controllo
di gestione
1. Per definire in maniera compiuta
il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il
regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali
strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza
ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai
programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori
idonei ad accertare periodicamente:
a) La congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) La quantificazione economica dei costi sostenuti per la
verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) Il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività
amministrativa svolta;
d) L'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato
e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Capo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 46 - Organizzazione
sovracomunale
1. Il consiglio comunale promuove
e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici
territoriali e prioritamente con la Comunità montana,
al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi
i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente
istituzionale.
CAPO II - FORME COLLABORATIVE
Art. 47 - Principio
di cooperazione
1. L'attività dell'ente,
diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse
comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei
moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi
ed intese di cooperazione.
Art. 48 - Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione,
il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche
individuando nuove attività di comune interesse, ovvero
l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche che, la realizzazione
di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando
la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali
o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti
dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza
assoluta dei componenti.
Art. 49 - Consorzi
1. Il consiglio comunale, in
coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del
consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti
sotto il profilo sociale, economico o imprenditoriale, ovvero
per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione
di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme
organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo
precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo
comma del precedente articolo 48, deve prevedere l'obbligo
di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli
albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva
lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento
organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme
previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si
intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità
di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 50 - Unione
di Comuni
1. In attuazione del principio
di cui al precedente art. 51 e dei principi della legge di
riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove
sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con finalità
previste dalla legge, unione di comuni con l'obiettivo di
migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più
efficienti alla collettività.
Art. 51 - Accordi
di programma
1. Il Comune per la realizzazione
di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali
o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento
complesso per il coordinamento e la integrazione dell'attività
di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi
di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve
prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato
e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) Determinare i tempi e le modalità delle attività
preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) Individuare attraverso strumenti appropriati quali il piano
finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative
regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza
delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto
delle finzioni attribuite con lo Statuto, previa deliberazione
d'intenti della giunta comunale.
TITOLO II - PARTECIPAZIONE
POPOLARE
CAPO I - INIZIATIVA POLITICA
E AMMINISTRATIVA
Art. 52 - Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove
la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente,
al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità
e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme
associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone
l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. L'amministrazione può attivare forme di consultazione,
per acquisire il parere di soggetti economici su specifici
problemi.
Art. 53 - Istanze
1. I cittadini, le associazioni,
i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere
al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni
su specifici aspetti dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine
massimo di 60 giorni dal segretario, o dal Sindaco, o dal
dipendente responsabile a seconda della natura politica o
gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal
regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere
i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione
della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità
dell'istanza.
Art. 54 - Petizioni
1. Tutti i cittadini possono
rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione
per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale
o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 53 determina
la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità
e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame
e predispone le modalità di intervento del Comune sulla
questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non
ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione.
In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame
da parte dell'organo competente deve essere espressamente
motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente
entro giorni 60 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato,
ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio,
chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una
discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è
comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno
della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento
espresso di cui è garantita al soggetto proponente
la comunicazione.
Art. 55 - Proposte
1. N. 100 cittadini possono
avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che
il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo
competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi
interessati e del segretario, nonché dell'attestazione
relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell' iniziativa
entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può
giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del
pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del
provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa
popolare.
Capo II - ASSOCIAZIONISMO
E PARTECIPAZIONE
Art. 56 - Principi
generali
1. Il Comune valorizza le autonome
forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso
le forme di incentivazione previste dal successivo art. 59,
l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione
e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel
procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti
dal consiglio comunale.
Art. 57 - Associazioni
1. Gli uffici comunali registrano,
previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente
articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre
effetti sull'attività delle associazioni devono essere
precedute all'acquisizione di pareri espressi dagli organismi
collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei
soggetti interessati.
Art. 58 - Organismi
di partecipazione
1. Il Comune promuove e tutela
le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni
hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari
servizi può promuovere la costituzione di appositi
organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti
per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità
di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali
di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti
nelle materie oggetto di attività per interventi mirati
a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito
entro 60 giorni dalla richiesta.
Art. 59 - Incentivazioni
1. Alle associazioni ed agli
organismi di partecipazione, possono essere erogate forme
di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale,
che tecnico-professionale e organizzativo.
Art. 60 - Partecipazioni
alle commissioni
1. Le commissioni di cui all’art.
11, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati,
invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
Capo III - REFERENDUM - DIRITTI
DI ACCESSO
Art. 61 - Referendum
1. Sono previsti referendum
consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale,
al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che
devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi
locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate
da leggi statali o regionali, su materie che sono già
state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5
anni.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) Il 30% del corpo elettorale;
b) Il consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti
di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento
e le modalità organizzative della consultazione.
Art. 62 - Effetti
del referendum
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione
del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera
i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve
essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza
dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 63 - Diritto
di accesso
1. Ai cittadini singoli o associati
è garantita la libertà di accesso agli atti
dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi
pubblici comunali, secondo le modalità definite dal
regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni
legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di
divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti
riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile
l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione
per il rilascio di copie.
Art.64 - Diritto
di informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione,
delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici,
con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi
tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo
pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più
idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile,
completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta
di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi
interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto
di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte
a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei
principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per
gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 65 - Difensore
civico della Comunità montana
1. Il consiglio comunale può
valutare, previa intesa con la Comunità montana, che
il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni
della circoscrizione, dal consiglio della Comunità
ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.
TITOLO III - FUNZIONE
NORMATIVA
Art. 66 - Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme
fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi
tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto può essere modificato dal C.C. a maggioranza
qualificata.
3. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 100 cittadini
aventi diritto di voto e residenza nel Comune per proporre
modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto
in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista
per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi
alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di
pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Art. 67 - Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti:
a) Nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) In tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale
sugli enti locali, la podestà regolamentare viene esercitata
nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni
statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati
nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto
delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti
aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun
consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art.
60 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati
i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo
pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità
delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione,
nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione
di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono
essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che
ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono
essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 68 - Adeguamento
delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto
e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei
principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione,
nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello
Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata
in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 69 - Ordinanze
1. L’emanazione di ordinanze
di carattere ordinario é regolata dalla legge.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito
delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative
di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate
per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale
periodo devono altresì essere sottoposte a forme di
pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere
accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali
e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze
contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità
di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990,
n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati.
La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non
può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate
da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve
essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene
pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.
Art. 70 - Norme
transitorie e finali
1. Il presente Statuto
entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di
legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti
dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti,
restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la
precedente legislazione che risultano compatibili con la legge
e lo Statuto.
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