Home Page
 
   
 



 

Servizi on-line > Statuto e Regolamenti

Servizi on-line
Statuto

Regolamenti

- Regolamento Edilizio - Novembre 2003
- Regolamento Polizia Urbana
- Regolamento Sala Consiglio
- Regolamento Scuolabus
- Regolamento Polizia Mortuaria
- Regolamento per il funzionamento del micro-asilo nido comunale

Statuto
Approvato con deliberazione del c.c. n. 31 del 29.10.1998

COMUNE DI ROLETTO
Provincia di Torino

INDICE
Art 1 - Principi fondamentali
Art 2 - Finalità
Art 3 - Programmazione e forme di cooperazione
Art 4 - Territorio e sede comunale
Art 5 - Albo pretorio
Art 6 - Stemma e gonfalone

PARTE I- ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI
Art 7 - Organi
Art 8 - Consiglio comunale
Art 9 - Competenze e attribuzioni
Art 10 - Sessioni e convocazioni
Art 11 - Commissioni
Art 12 - Attribuzione delle commissioni
Art 13 - Consiglieri
Art 14 - Diritti e doveri dei consiglieri
Art 15 - Gruppi consiliari
Art 16 - Giunta comunale
Art 17 - Elezioni e prerogative
Art 18 - Composizione
Art 19 - Funzionamento della giunta
Art 20 - Attribuzioni
Art 21 - Deliberazione degli organi collegiali
Art 22 - Sindaco
Art 23 - Attribuzioni di amministrazione
Art 24 - Attribuzioni di vigilanza
Art 25 - Attribuzioni di organizzazione
Art 26 - Vicesindaco

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - Segretario comunale

Art 27 - Principi e criteri fondamentali di gestione
Art 28 - Attribuzioni di legalità e garanzia
Art 29 - Vicesegretario

Capo II - Uffici

Art 30 - Principi strutturali ed organizzativi
Art 31 - Struttura
Art 32 - Personale

TITOLO III - SERVIZI

Art 33 - Forme di gestione
Art 34 - Gestione in economia
Art 35 - Azienda speciale
Art 36 - Istituzioni
Art 37 - Il consiglio di amministrazione
Art 38 - Il presidente
Art 39 - Il direttore
Art 40 - Nomina e revoca
Art 41 - Società a prevalente capitale locale
Art 42 - Gestione associativa dei servizi e delle funzioni

TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

Art 43 - Principi e criteri
Art 44 - Revisore del conto
Art 45 - Controllo di gestione

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I - Organizzazione territoriale

Art 46 - Organizzazione sovracomunale

Capo II - Forme collaborative

Art 47 - Principio di cooperazione
Art 48 - Convenzioni
Art 49 - Consorzi
Art 50 - Unione di Comuni
Art 51 - Accordi di programma

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Iniziativa politica e amministrativa

Art 52 - Partecipazione
Art 53 - Istanze
Art 54 - Petizioni
Art 55 - Proposte

Capo II - Associazionismo e partecipazione

Art 56 - Principi generali
Art 57 - Associazioni
Art 58 - Organismi di partecipazioni
Art 59 - Incentivazione
Art 60 - Partecipazione alle commissioni

Capo III - Referendum - diritti di accesso

Art 61 - Referendum
Art 62 - Effetti del referendum
Art 63 - Diritto di accesso
Art 64 - Diritto di informazione

Capo IV - Difensore civico

Art 65 - Difensore civico della Comunità Montana

TITOLO III - FUNZIONE AMMINISTRATIVA

Art 66 - Statuto
Art 67 - Regolamenti
Art 68 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art 69 - Ordinanze
Art 70 - Norme transitorie e finali


ELEMENTI COSTITUTIVI

Art 1 - Principi fondamentali

1 La comunità di ROLETTO é ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2 L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art 2 - Finalità

1 Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento, trasparenza, imparzialità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2 Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3 La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4 I Comune promuove la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1 Il Comune realizza finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2 Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi ottenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3 I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.


Art. 4 - Territorio e sede comunale

1 La circoscrizione de Comune è costituita dai seguenti
a)centri abitati: Capoluogo e Roncaglia, e b) nuclei abitativi:
Allodio, Bastida, Colletto, Bianciotta, Stazione Riva, Rivetti,Tetti Vautero, storicamente riconosciuti dalla comunità.
2 Il territorio del Comune si estende per Kmq 9,78 confinante con i Comuni di Frossasco, Pinerolo, Cantalupa.
3 Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro che è il capoluogo.
4 Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5 La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 (1) - Albo Pretorio

1. Il consiglio comunale individua apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al I° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1.Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di ROLETTO.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso di tale simbolo per fini non istituzionali, è vietato.

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - ORGANI ELETTIVI

Art. 7 - Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il consiglio, la giunta, ed il Sindaco.

Art. 8 - Consiglio comunale

1.L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilita’, di incompatibilita’ e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilita’ ed incompatibilita’, ai sensi e per effetto dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R.16 maggio 1960, n. 570.
3. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta (tra cui il Vice Sindaco) dallo stesso nominata, nonchè la proposta degli indirizzi generali di governo per il quadriennio successivo.

Art. 9 (1) - Competenze e attribuzioni

Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunita’, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo; le sue competenze sono:
. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicita', trasparenza e legalita' ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialita';
. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
. Negli atti fondamentali individua degli obiettivi e le finalita' da raggiungere, nonche’la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere;
. Ispira la propria azione al principio di solidarieta'.

(1) Vedi i successivi artt. 20 e 23.

Art. 10 - Sessioni e convocazioni

1. L'attività del consiglio si svolge in sessione ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32/2 lettera b) della legge 142/90.
3. Il consiglio convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

Art. 11 - Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel commissioni consuntive permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di
rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale, ovvero a supporto dell’attività del Consiglio stesso e dell’Amministrazione.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
La nomina del presidente della commissione;
Le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di
deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
Forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle
iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
Metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 13 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell’art. 7, comma 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
3. Le modalita’ e le forme del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalita’ stabilite nel regolamento, all’inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 14 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

1.Il Consiglio Comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 15 - Gruppi consiliari

1.I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2.Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16 - Giunta comunale

1. La giunta è l'organo esecutivo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

Art. 17 - Nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono: - essere in possesso dei requisiti di compatibilita’ ed eleggibilita’ alla carica di Consigliere comunale; - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente affino, fino al terzo grado, del Sindaco; - non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, la carica di Assessore.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilita’ e compatibilita’ di cui al comma precedente.

Art. 18 - Composizione della Giunta

1. La giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dal massimo numero di Assessori compreso il Vice Sindaco, consentito dalla legge.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilita’ ed eleggibilita’ alla carica di Consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico - amministrative, tra cittadini che possono candidarsi alla elezione del Consiglio.
3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 19- Cessazione dalla carica di Assessore e decadenza della Giunta. Mozione di sfiducia.

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Segretario comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne da’ comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.
4. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
6. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, depositata presso la Segreteria che provvede a notificarle al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
7. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
8. Il Sindaco e la Giunta cessano dall’approvazione della mozione di sfiducia.
9. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 20 - Funzionamento ed attribuzioni della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonchè di tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio,del Sindaco e del Segretario comunale.
3. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i servizi cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
4. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
a) Propone al consiglio i regolamenti;
b) Approva i progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti ai Responsabili degli uffici;
c) Elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e) Nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
f) Adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi.
g) Propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
h) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
i) Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o
convenuto ed approva transazioni;
l) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum
consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
m) Esercita, previa individuazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
n) Approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
o) Riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
5. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni
organizzatorie:
a) Decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
b) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
c) Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

Art. 21 - Indirizzi generali di governo

1. Gli indirizzi generali di Governo, presentati dal Sindaco nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti, debbono analiticamente indicare gli obiettivi scelti per il successivo quadriennio, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorita’. Vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 22 - Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di organizzazione e, di vigilanza.

Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione ed organizzazione

1. Il Sindaco:
a) Ha la rappresentanza generale dell'ente;
b) Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività
politico-amministrativa del Comune;
c) Coordina l'attività dei singoli assessori;
d) Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
e) Impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) Ha facoltà di delega;
g) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
i) Convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
l) Adotta ordinanze non riservate dalla legge ad altri organi;
m)Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni di altri organi;
n) Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
o) Fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;
p) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
q) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
r) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
s) Propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della giunta e la presiede;
t) Riceve le interrogazioni, e mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
a) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) Promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e) Collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f)Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obbiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 25 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono comunicate al Vice Sindaco che provvede a riunire il Consiglio entro il decimo giorno feriale successivo.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata della carica del Sindaco e agli altri effetti di cui al 1° comma, dell’art. 37 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 26 - Vicesindaco e Delegati del Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55/90 e successive modificazioni (tranne che nella presidenza del Consiglio Comunale, qualora il Vice Sindaco sia Assessore esterno).
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, provederà alla sostituzione di quest’ultimo altro Assessore individuato dal Sindaco.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
5. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformera’ i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
6. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
7. Il Sindaco ha inoltre la facolta’ di conferire, in via provvisoria o permanente, incarichi a Consiglieri comunali.
8. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio


TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 27 - Principi e criteri fondamentali

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale, sono disciplinate dalla legge.
4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997. In tal caso al Segretario viene corrisposta una indennità di direzione determinata dalla Giunta.
5. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle aree e ne coordina l'attività: tale attività di sovrintendenza e coordinamento non comporta un ruolo gerarchico del Segretario nei confronti dei responsabili dei servizi ma di direzione;
c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco secondo quanto da essi previsto.

Art. 28 - Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario, quando partecipa alle sedute degli organi collegiali non ricompresi nell’articolo precedente e delle commissioni comunali ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e degli assessori, nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 29 - Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla guinta comunale di funzioni “vicarie” od “ausiliarie” del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell’ufficio.

Capo II - UFFICI

Art. 30 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì
per progetti - obiettivi e per programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi
funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata allo ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella
divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 31 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 32 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualifica professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

TITOLO III - SERVIZI

Art. 33 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzionale di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il consiglio comunale può delegare alla Comunità montana la organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza qualora la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 34 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 35 - Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 36 - Istituzioni

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al presente 1' comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo della istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso al personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 37 - Il consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso l’Istituzione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 38 - Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 39 - Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione ed è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 40 - Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal sindaco, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dallo art.13/5 del presente Statuto.

Art. 41 - Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti della società a prevalente capitale dell’Ente locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 42 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

Art. 43 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 44 - Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.P.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 45 - Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) La congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) La quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) Il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
d) L'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 46 - Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritamente con la Comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II - FORME COLLABORATIVE

Art. 47 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 48 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche che, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 49 - Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale, economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 48, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 50 - Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con finalità previste dalla legge, unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 51 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e la integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) Determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) Individuare attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle finzioni attribuite con lo Statuto, previa deliberazione d'intenti della giunta comunale.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 52 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 53 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal segretario, o dal Sindaco, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 54 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 53 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 55 - Proposte

1. N. 100 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell' iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 56 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 59, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 57 - Associazioni

1. Gli uffici comunali registrano, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute all'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 58 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 59 - Incentivazioni

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 60 - Partecipazioni alle commissioni

1. Le commissioni di cui all’art. 11, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 61 - Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) Il 30% del corpo elettorale;
b) Il consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 62 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 63 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art.64 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 65 - Difensore civico della Comunità montana

1. Il consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità montana, che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal consiglio della Comunità ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto può essere modificato dal C.C. a maggioranza qualificata.
3. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 100 cittadini aventi diritto di voto e residenza nel Comune per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 67 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
a) Nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) In tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la podestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 68 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 69 - Ordinanze

1. L’emanazione di ordinanze di carattere ordinario é regolata dalla legge.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 70 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.